La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 gennaio 2026 n. 100, in tema di obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico, ha stabilito che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore non vaccinato non configura né sanzione disciplinare né discriminazione, ma costituisce conseguenza della scelta libera e revocabile del dipendente di non acquisire il requisito sanitario essenziale per l’esercizio dell’attività lavorativa. La mancata corresponsione della retribuzione e di ogni emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare, deriva dall’interruzione del sinallagma funzionale contrattuale in applicazione del principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione, non configurandosi mora credendi del datore di lavoro, che, in adempimento di obblighi di sicurezza, rifiuta la prestazione del lavoratore privo dei requisiti sanitari richiesti dalla Legge. La normativa, che ha escluso per i docenti l’obbligo di repêchage previsto per altre categorie, realizza un bilanciamento costituzionalmente legittimo tra diritto individuale all’autodeterminazione e tutela collettiva della salute pubblica, proporzionato alla situazione emergenziale e alle conoscenze medico-scientifiche disponibili.
Il caso
Un docente sospeso dal servizio e dalla retribuzione per mancata vaccinazione anti‑Covid, disposta dall’art. 4‑ter, D.L. n. 44/2021, contestava il provvedimento sostenendo la violazione di norme interne ed europee e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Trieste hanno rigettato il ricorso, decisione confermata anche dalla Corte di Cassazione.
Il motivo di ricorso relativo al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stato respinto, ritenendo che la questione dell’obbligo vaccinale sia già stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità a che non siano emersi nuovi dubbi interpretativi che giustifichino il rinvio. Il ricorrente cita l’ordinanza CGUE nella causa C‑765/21, che, però, non vieta l’obbligo vaccinale, ma dichiara irricevibile il rinvio per carenza motivazionale, senza entrare nel merito.
I Supremi giudici, inoltre, rilevano come molte censure del ricorrente presuppongano valutazioni di fatto non riesaminabili in Cassazione, quali l’efficacia dei vaccini rispetto alla trasmissione del virus.
La richiesta del docente di ottenere un’interpretazione “restrittiva” dell’art. 4‑ter, D.L. n. 44/2021, affinché fossero riconosciuti anzianità, ferie e contribuzione durante la sospensione, è ritenuto infondato: la Suprema Corte richiama il proprio orientamento e numerose pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale, ritenendolo proporzionato, ragionevole e adeguato al contesto pandemico. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato come la vaccinazione obbligatoria per determinate categorie rispondesse a un bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, alla luce di un virus altamente contagioso e di una situazione epidemiologica grave. Inoltre, la sospensione del lavoratore non vaccinato non costituisce una sanzione, ma deriva dalla temporanea impossibilità di svolgere le mansioni in sicurezza. La sospensione della retribuzione discende dal venir meno del sinallagma contrattuale, essendo il lavoratore non vaccinato impossibilitato a svolgere la prestazione per una scelta personale e sempre revocabile. Nel periodo di sospensione, pertanto, non spettano assegni alimentari, maturazione di anzianità o altri effetti economici.
La Corte richiama anche il venir meno, dopo le modifiche del D.L. n. 172/2021, dell’obbligo datoriale di repêchage, salvo nei casi di esenzione medica.
Gli Ermellini, inoltre, escludono qualsiasi contrasto con il diritto dell’Unione Europea: non si ravvisa discriminazione, in quanto la sospensione deriva dall’impossibilità, determinata dalla libera scelta del lavoratore, di svolgere le funzioni in condizioni di sicurezza per terzi. La giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità è ritenuta pienamente coerente con i principi UE, pertanto mancano i presupposti per sollevare questioni pregiudiziali.
In conclusione, la Cassazione rigetta in toto il ricorso proposto dal lavoratore.
