Codatorialità e obbligazione solidale del datore sostanziale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 settembre 2025 n. 26170, ha stabilito che, in presenza di un gruppo di imprese caratterizzato da una forte integrazione economica e funzionale, che determini un centro unitario di interessi e l’utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle società che lo compongono, sussiste un rapporto di lavoro in codatorialità, con conseguente responsabilità solidale di tutte le società coinvolte per le obbligazioni nascenti dal rapporto medesimo, ai sensi dell’art. 1294, c.c., in applicazione del principio di effettività.

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