Anche l’abitazione del lavoratore può costituire dipendenza dell’azienda

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 gennaio 2026 n. 761, ha deciso che il criterio della “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore“, di cui all’art. 413, comma 2, c.p.c., non va riferito all’atto con il quale il lavoratore è destinato alla stessa (anche se indicato nel contratto di lavoro), ma all’effettivo svolgimento della prestazione presso di essa. Tale criterio dev’essere interpretato in senso estensivo, con la conseguenza che costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo. Anche l’abitazione del lavoratore può, conseguentemente, essere qualificata, ai fini della determinazione della competenza, come dipendenza, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa.

Il caso

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione esamina il ricorso per regolamento di competenza proposto da un lavoratore subordinato contro l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente a decidere il Tribunale di Latina, luogo in cui si trovavano la sede dell’impresa e la stipulazione del contratto.

Secondo il lavoratore opera il criterio della dipendenza aziendale, ex art. 413, c.p.c.: la sua abitazione deve, infatti, essere considerata una dipendenza aziendale ai fini della competenza territoriale, poiché ha sempre svolto la propria attività partendo dalla sua abitazione di Tivoli, luogo in cui parcheggiava il furgone aziendale e da dove riceveva quotidianamente istruzioni tramite WhatsApp.

La Procura Generale accoglie il ricorso, interpretando in senso ampio e sostanziale il criterio della dipendenza aziendale, in quanto la competenza territoriale nel rito del lavoro va individuata sulla base delle prospettazioni dell’attore allo stato degli atti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce dipendenza qualsiasi complesso di beni decentrato e dotato di un minimo di individualità tecnico-economica, anche se privo di poteri decisionali, di conseguenza, la dipendenza coincide con il luogo in cui la prestazione viene effettivamente svolta. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto che anche l’abitazione del lavoratore può essere qualificata come dipendenza aziendale quando in essa siano presenti beni strumentali minimi necessari all’attività lavorativa, anche se di proprietà del lavoratore o di terzi, e che rientrano nella nozione di dipendenza anche luoghi come parcheggi esterni dove sono custoditi mezzi aziendali utilizzati per svolgere mansioni quotidiane, come nel caso di specie.
Poiché il furgone costituisce uno strumento essenziale per l’esecuzione del lavoro e la casa del lavoratore fungeva da luogo di inizio e fine delle mansioni, si può ritenere che l’abitazione integri la nozione di dipendenza aziendale, ex art. 413, c.p.c., coerentemente con la giurisprudenza relativa ad autisti, fattorini, agenti di commercio e altri lavoratori la cui prestazione si svolge principalmente sul territorio in modalità non legate a una sede aziendale fissa.

La Procura Generale ritiene, quindi, il Tribunale di Tivoli competente a decidere, in funzione di giudice del lavoro; pertanto, chiede che la Cassazione accolga il ricorso, cassi l’ordinanza impugnata e dichiari la competenza del suddetto Tribunale.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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