L’INPS, con circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha riepilogato termini e modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
L’art. 1, comma 198, Legge n. 199/2025, ha ridotto il termine di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche da 12 a 9 mesi, a partire dal 1° gennaio 2027, per i lavoratori che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio. La modifica si applica esclusivamente a chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 e non interessa i casi di pensionamento anticipato.
Invece, restano invariati i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio:
- dimissioni volontarie del dipendente (24 mesi);
- scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (12 mesi);
- ogni altra causale di cessazione non contemplata dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997 (24 mesi).
La circolare ricorda come i tempi di erogazione del TFS/TFR differiscano a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione. In particolare, alla luce della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2026, il pagamento del TFS/TFR avviene:
- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso: entro 105 giorni dalla cessazione;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi 12 mesi dal collocamento a riposo ed entro i 3 mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi 9 mesi dal collocamento a riposo ed entro i 3 mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027;
- in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio e entro i 3 mesi successivi.
Il TFS/TFR viene corrisposto:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in 2 importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro;
- in 3 importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro.
Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento.
