La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 dicembre 2025, n. 32835, in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, ha stabilito che le videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria nell’ambito di indagini penali non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede il procedimento disciplinare accelerato per la falsa attestazione della presenza in servizio accertata mediante strumenti di sorveglianza o registrazione degli accessi installati dal datore di lavoro. Tale attività investigativa, essendo posta in essere da soggetto diverso dal datore di lavoro per finalità di giustizia e all’insaputa dello stesso, non costituisce videosorveglianza ai sensi dell’art. 4, St. Lav., con la conseguenza che trova applicazione il procedimento disciplinare ordinario di cui all’art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001
Il caso
La Cassazione è chiamata a esaminare il ricorso di una dipendente contro il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogatole dall’INPS nel luglio 2021, sulla base degli addebiti contenuti nell’ordinanza del GIP del Tribunale Penale di Locri del 16 dicembre 2020, con cui le erano stati addebitati i reati di truffa aggravata continuata e falsa attestazione della presenza in servizio, per i quali era in corso un procedimento penale a suo carico, reati rilevati sulla base di videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria.
La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento sostenendo:
- la decadenza dell’azione disciplinare;
- la genericità degli addebiti;
- la mancata autonoma verifica dei fatti da parte dell’Istituto;
- la prassi tollerata di brevi assenze per pause o per fornire informazioni agli utenti;
- la non idoneità delle telecamere a provare l’allontanamento;
- la compensazione delle uscite con prolungamenti dell’orario giornaliero.
Il Tribunale di Locri e la Corte d’Appello di Reggio Calabria respingevano il ricorso, ritenendo il licenziamento legittimo.
La lavoratrice ricorreva quindi in Cassazione adducendo 2 motivi:
- violazione delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare accelerato, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001, perché si trattava di falsa attestazione accertata tramite strumenti di sorveglianza;
- violazione dei principi di proporzionalità e giusta causa, per non avere la Corte territoriale valutato il contesto lavorativo, l’assenza di dolo, l’eventuale natura colposa dei comportamenti e l’esistenza di prassi organizzative tollerate.
In relazione al primo punto, gli Ermellini hanno chiarito che l’INPS ha legittimamente applicato il procedimento ordinario, ex art. 55-bis, D.Lgs. n. 165/2001, essendo le videoriprese eseguite dalla Polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata all’accertamento di reati, e quindi non effettuate attraverso telecamere installate dal datore di lavoro in base alle regole dello Statuto dei Lavoratori e con finalità di controllo connesse al rapporto di lavoro. Solo in quest’ultimo caso, infatti, è applicabile il procedimento accelerato.
Il secondo motivo è giudicato inammissibile, in quanto finalizzato a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, non rivedibile in Cassazione, e in quanto la motivazione della Corte d’Appello risulta conforme ai principi consolidati in tema di giusta causa.
I Supremi giudici evidenziano come il licenziamento sia una sanzione proporzionata ai comportamenti contestati: l’illecito utilizzo dei badge e le reiterate assenze fraudolente dal servizio costituiscono, infatti, grave violazione del dovere di fedeltà e diligenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario ed economicamente dannosa per l’INPS.
La Cassazione, pertanto, respinge il ricorso e conferma la decisione della Corte d’Appello.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
