Con l’ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3145, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a occuparsi del rapporto tra obbligo di sicurezza, ex art. 2087, c.c., eccezione di inadempimento del lavoratore, ai sensi dell’art. 1460, c.c., e qualificazione ritorsiva del licenziamento, ribadendo la natura contrattuale della responsabilità datoriale e il correlato regime probatorio.
La vicenda trae origine da un secondo licenziamento intimato a una lavoratrice già reintegrata a seguito dell’accertamento giudiziale della natura ritorsiva di un primo recesso. Dopo la reintegra, la dipendente veniva collocata in un ambiente caratterizzato – secondo quanto accertato dai giudici di merito – da condizioni climatiche particolarmente rigide e da servizi igienici privi della necessaria riservatezza; a fronte di tale situazione, la lavoratrice si assentava ritenendo di esercitare un legittimo rifiuto della prestazione per inadempimento datoriale.
Il datore reagiva con un nuovo licenziamento per giusta causa fondato sull’assenza ingiustificata.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Catanzaro ritenevano il recesso illegittimo e ritorsivo, disponendo la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015. Investita del ricorso datoriale, la Suprema Corte respinge integralmente le censure, offrendo una ricostruzione che consolida un orientamento ormai stabilizzato in materia di art. 2087, c.c.
In primo luogo, la Cassazione ribadisce che l’obbligo di sicurezza integra ex lege il contenuto del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1374, c.c., con la conseguenza che la sua violazione genera responsabilità contrattuale, soggetta allo schema dell’art. 1218, c.c.
Come conseguenza, da un punto di vista di oneri probatori, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto, l’inadempimento datoriale e, ove agisca per il risarcimento, il danno e il nesso causale; incombe, invece, sul datore dimostrare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le misure idonee a prevenire il pregiudizio.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui anche la “nocività” dell’ambiente di lavoro, intesa come presenza di fattori di rischio idonei a rappresentare un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità del prestatore, rientra tra gli elementi che il datore deve provare in negativo, ossia dimostrando di aver predisposto un ambiente conforme agli standard di sicurezza e salubrità.
La Corte richiama espressamente l’orientamento più recente (Cass. n. 3492/2025), secondo cui la presenza di specifici fattori di rischio costituisce elemento costitutivo della colpa datoriale, sicché l’assenza di nocività dev’essere dimostrata dal debitore nella logica propria della responsabilità contrattuale.
Non meno rilevante è il passaggio relativo all’eccezione di inadempimento, ex art. 1460, c.c. La Corte, pur non entrando nel merito della valutazione fattuale – riservata al giudice di merito – conferma che il rifiuto della prestazione può ritenersi legittimo ove proporzionato e causalmente collegato all’inadempimento datoriale, specie quando questo incida su beni primari quali la salute e la dignità personale.
Nel caso di specie, l’assenza è stata ritenuta reazione coerente e proporzionata alla violazione dell’obbligo di sicurezza, con conseguente insussistenza della giusta causa di recesso.
Infine, relativamente alla qualificazione del licenziamento come ritorsivo, la Cassazione conferma che la natura ritorsiva può essere desunta anche in via presuntiva: nel caso concreto, lo stretto collegamento temporale tra il rifiuto della lavoratrice e il recesso, nonché il pregresso contenzioso culminato con una reintegra per precedente licenziamento ritorsivo, sono stati considerati elementi idonei a dimostrare un intento di rivalsa datoriale. In tale prospettiva, la reiterazione di condotte organizzative già ritenute illegittime e la persistenza di un atteggiamento volto a provocare l’inadempimento della lavoratrice sono stati letti come parte di una strategia finalizzata a eludere l’efficacia della reintegrazione giudiziale.
Pertanto, è bene prestare attenzione al principio di diritto distillato dalla Corte di Cassazione: in tema di inadempimento datoriale, ex art. 2087, c.c., l’assenza della condizione di nocività o lesività secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo dev’essere provata dal datore di lavoro, mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza del fattore di rischio e, ove richieda il risarcimento, a dimostrare il nesso causale.
