Lecito il recesso in prova per positività a sostanze stupefacenti

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2026, n. 2376, ha ritenuto legittimo il recesso in prova del datore di lavoro qualora, all’esito di accertamenti sanitari preventivi, risulti la positività del lavoratore a sostanze stupefacenti in misura superiore alla soglia prevista, trattandosi di circostanza idonea a fondare un giudizio di inidoneità specifica alle mansioni, anche se accertata nei primi giorni di lavoro e prima del concreto svolgimento delle mansioni tipiche, avendo comunque consentito al datore di lavoro di valutare negativamente la convenienza del rapporto e di esercitare validamente il recesso ad nutum, in coerenza con la causa del patto di prova.

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un lavoratore contro un’azienda di trasporto locale, che lo aveva licenziamento durante il periodo di prova. Il lavoratore era stato assunto a tempo determinato come autista con patto di prova di 6 mesi; il primo giorno di lavoro, il 4 novembre 2019, era stato sottoposto a corso introduttivo e a visita medica preventiva, comprensiva di test tossicologici. A seguito degli accertamenti, la Società aveva disposto la sospensione dal servizio in attesa degli esiti definitivi, comunicando poi il licenziamento il 3 dicembre 2019.

Il ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso, sostenendo che gli esami iniziali non superavano le soglie previste dalla Conferenza Stato-Regioni, che non vi fosse stato un valido test di conferma secondo le procedure di legge, che il certificato di non idoneità non gli fosse stato comunicato e che, soprattutto, il patto di prova non potesse considerarsi validamente esperito non avendo egli mai svolto concretamente le mansioni di guida.

Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello di Roma avevano poi confermato la legittimità del recesso. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto provata la positività all’esame tossicologico sulla base del test di conferma effettuato dall’azienda datrice di lavoro, che aveva riscontrato valori superiori alla soglia prevista, e di un successivo test eseguito privatamente dal lavoratore medesimo, che confermava una concentrazione analoga, ritenendo pertanto legittimo il recesso in prova.

Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione adducendo 6 motivi, ritenuti tutti infondati dai Supremi giudici.

In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze sui test tossicologici miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, ribadendo che non vi era stato alcun travisamento oggettivo degli atti.

In relazione alla dedotta violazione della normativa sanitaria, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, che avevano applicato le soglie previste per il test di conferma e valorizzato coerentemente anche l’esame privato prodotto dallo stesso lavoratore.

Quanto alle contestazioni sul patto di prova, la Cassazione ha ribadito che il recesso datoriale durante la prova è discrezionale e non richiede giustificazione, purché coerente con la causa del patto, ossia la verifica della reciproca convenienza del rapporto, precisando che tale verifica può avvenire anche attraverso accertamenti sanitari obbligatori quando essi incidano direttamente sull’idoneità del lavoratore alle mansioni. Nel caso di specie, la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti rendeva il lavoratore inidoneo allo svolgimento della funzione di autista del trasporto pubblico, pertanto anche un arco temporale minimo era sufficiente a fondare il giudizio datoriale.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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