Lavoratrice gestante: nullità del licenziamento e presentazione del certificato di gravidanza

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 novembre 2025 n. 31181, ha stabilito che l’art. 14, D.P.R. n. 1026/1976, pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione e alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all’inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento.

Il caso

La Suprema Corte si è pronunciata in merito ricorso presentato da un’azienda contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice durante il periodo di gravidanza. Il Tribunale di seconde cure, infatti, aveva ritenuto applicabile il divieto di licenziamento ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno parametrato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso fino alla reintegra, al netto dell’aliunde perceptum, e il versamento dei contributi per il periodo interessato.

La società ha addotto 3 motivi di ricorso:

  1. violazione dell’art. 102, c.p.c.: la società lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ritenendolo litisconsorte necessario, in quanto la lavoratrice aveva chiesto la condanna del datore al versamento dei contributi previdenziali. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura, in quanto, nei casi di applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, Legge n. 300/1970, l’obbligo di versare i contributi costituisce una tipica ipotesi di condanna a favore di un terzo, non richiedendo la partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio: tale meccanismo non configura litisconsorzio necessario, come affermato anche in precedenti pronunce;
  2. violazione degli artt. 345, 437 e 116, c.p.c., per l’avvenuta acquisizione in appello – senza autorizzazione – del certificato di nascita del figlio della lavoratrice, documento ritenuto tardivo e non giustificato dall’evoluzione del processo. I Supremi giudici hanno ritenuto il motivo inammissibile, poiché la sentenza di secondo grado impugnata non si fondava su tale documento, ma su altra documentazione già acquisita in primo grado, pertanto la censura sulla tardività del certificato di nascita era priva di decisività;
  3. violazione dell’art. 4, D.P.R. n. 1026/1975: in assenza di un certificato di gravidanza dotato di data certa non sarebbe stato possibile applicare la presunzione legale che colloca l’inizio della gestazione nei 300 giorni antecedenti la data del parto. Inoltre, veniva contestata l’idoneità del referto di pronto soccorso e dell’istanza di interdizione anticipata a dimostrare la gravidanza, in assenza del certificato medico previsto dalla legge. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione relativa alla produzione del certificato non era stata trattata nei precedenti gradi di giudizio. Pertanto, per evitare la valutazione di novità, era onere della società ricorrente indicare puntualmente dove e quando tale problema fosse stato sollevato dinanzi al giudice di merito, nel rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione. Essendo tale indicazione mancante, la Corte non ha potuto prendere in considerazione la censura.
    Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’accertamento dello stato di gravidanza compiuto dal giudice d’appello costituisce una valutazione fattuale che può essere contestata solo deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censura non formulata dalla società. Gli Ermellini hanno anche ricordato che l’art. 14, D.P.R. n. 1026/1975 non prevede sanzioni per la mancata osservanza delle formalità nella produzione del certificato di gravidanza; di conseguenza, la lavoratrice può validamente produrlo anche allegandolo al ricorso con cui impugna il licenziamento.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato integralmente il ricorso e confermato la decisione della Corte d’Appello.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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