Illegittimo il licenziamento dell’autista tossicodipendente se aderisce a un percorso di disintossicazione

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2026, n. 2375, in tema di licenziamento del lavoratore tossicodipendente adibito a mansioni a rischio per la sicurezza dei terzi, ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 124 e 125, D.P.R. n. 309/1990, è illegittimo il recesso intimato dal datore di lavoro qualora il dipendente, nel periodo intercorrente tra l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti e la contestazione disciplinare, abbia manifestato formalmente la volontà di sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo, anche se tale volontà sia stata espressa successivamente all’accertamento della positività e non preventivamente comunicata. La ratio della normativa di favore è quella di assegnare ai lavoratori con dipendenza da sostanze il diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che si sottopongano a un programma terapeutico in regime di aspettativa non retribuita, con conseguente sterilizzazione della gravità della condotta pregressa ai fini disciplinari.

Il caso

La Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione al licenziamento disciplinare intimato da un’azienda di trasporto pubblico a un autista risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore.

Il lavoratore, dipendente della Società dal 1999, era stato sospeso nel luglio 2022 per il rinnovo della patente di guida. All’atto della consegna della nuova patente, gli era stato comunicato che sarebbe stato sottoposto a test di screening per sostanze stupefacenti, che avevano dato esito positivo, risultato confermato anche da successivi accertamenti dell’ASL. Il datore di lavoro aveva poi appreso che l’autista era in cura presso il SERT da molti anni, circostanza ignota anche al medico competente. Pertanto, l’azienda di trasporto pubblico avviava un procedimento disciplinare e nel marzo 2023 adottava il provvedimento di destituzione, ritenendo gravissima la condotta del dipendente per il pericolo arrecato alla sicurezza di passeggeri e mezzi.

Il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, decisione ritenuta, però, illegittima dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado ritenevano applicabile la disciplina di favore prevista dagli artt. 124 e 125, D.P.R. n. 309/1990, in materia di tutela dei lavoratori tossicodipendenti, richiamando anche il precedente di legittimità costituito dall’ordinanza della Cassazione n. 24453/2022. In particolare, la Corte territoriale valorizzava la circostanza che il lavoratore avesse manifestato la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione prima della conclusione del procedimento disciplinare e che tale percorso fosse stato effettivamente avviato. In questa prospettiva, il licenziamento risultava precluso dalla normativa speciale, che privilegia la conservazione del posto di lavoro in presenza di un programma terapeutico.

La Società ricorreva articolando 5 motivi:

  1. erronea applicazione degli artt. 124 e 125, D.P.R. n. 309/1990;
  2. errata interpretazione degli accordi sindacali aziendali;
  3. travisamento delle prove;
  4. illogicità della motivazione;
  5. omesso esame della violazione del c.d. “minimo etico”, ossia dei doveri fondamentali di correttezza e sicurezza gravanti sul lavoratore.

I Supremi giudici hanno rigettato integralmente il ricorso, ribadendo che la ratio degli artt. 124 e 125, D.P.R. n. 309/1990, è garantire al lavoratore tossicodipendente la conservazione del posto di lavoro, qualora manifesti l’intenzione di accedere a un programma terapeutico e vi si sottoponga effettivamente. La Cassazione conferma, quindi, l’interpretazione già fornita nell’ordinanza n. 24453/2022, sottolineando che la tutela opera anche quando la volontà di disintossicarsi sia espressa nel corso del procedimento disciplinare, purché sia concretamente perseguita.

Inoltre, la Corte esclude la violazione del “minimo etico”, osservando che non è stata dimostrata una concreta messa in pericolo della sicurezza di persone o mezzi e che, comunque, la pericolosità della condotta pregressa risulta neutralizzata, per il futuro, dall’avvio del percorso di disintossicazione, coerentemente con la logica di bilanciamento degli interessi operata dal legislatore.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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