La CGUE, con sentenza del 17 marzo 2026 nella causa C-258/24, interpellata con rinvio pregiudiziale dalla Corte federale del lavoro tedesca, ha offerto indicazioni in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione in tema di discriminazione per motivi religiosi.
La Corte indica come garantire il giusto equilibrio tra interessi datoriali fondati sulla religione, affinché etica e diritto all’autonomia non siano messi in discussione, e interessi dei dipendenti a non essere discriminati per la loro religione, considerato che il diritto dell’Unione riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità in tale ambito. Benché di norma i giudici nazionali debbano astenersi dal valutare la legittimità dell’etica della chiesa o dell’organizzazione interessata, spetta a loro valutare se un requisito professionale sia, per la natura delle attività in questione o per il contesto in cui esse vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato, tenuto conto di tale etica.
Il caso di specie riguarda la Katholische Schwangerschaftsberatung, un’associazione interna alla Chiesa cattolica tedesca che fornisce consulenza alle donne incinte e impone a tutti i suoi dipendenti di rispettare le direttive della Chiesa cattolica, secondo cui ogni consulenza in materia di gravidanza ha lo scopo di tutelare la vita del nascituro, incoraggiando la futura madre a proseguire la gravidanza e ad accettare il figlio. Una delle sue consulenti è stata licenziata per aver abbandonato la Chiesa cattolica, essendo il suo comportamento una grave violazione degli obblighi di lealtà in base al diritto canonico. La consulente licenziata aveva giustificato il suo abbandono con il fatto che la diocesi di appartenenza prelevava, oltre all’imposta ecclesiastica, un contributo ecclesiastico supplementare alle persone cattoliche che, come lei, erano sposate, nell’ambito di un matrimonio interconfessionale, con un coniuge con reddito elevato.
La consulente ha contestato il licenziamento sulla base del fatto che l’associazione impiegava, nello stesso servizio di consulenza, anche dipendenti non appartenenti alla Chiesa cattolica, che non erano soggetti allo stesso obbligo di lealtà e, quindi, non erano esposti al rischio di essere licenziati per tale ragione.
La CGUE ritiene che il diritto dell’Unione contrasti con una normativa nazionale che permette a un’organizzazione privata eticamente fondata su una religione di esigere da un dipendente di non abbandonare la Chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, quando impiega anche personale non appartenente alla medesima confessione religiosa per svolgere le stesse mansioni.
Se il dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili alla Chiesa cattolica, l’abbandono della confessione religiosa non sembra mettere in discussione l’etica o il diritto all’autonomia dell’associazione.
