Reddito di Libertà: incremento contributo mensile

L’INPS, con circolare n. 44 del 9 aprile 2026, ha offerto indicazioni sull’applicazione delle disposizioni del D.I. 17 settembre 2025 del Ministro per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289/2025, relativamente all’incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà e all’applicazione alle domande accolte nel 2025 e alle risorse finanziarie relative all’anno 2026.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, D.I. 17 settembre 2025, l’importo del contributo mensile delle domande accolte nell’anno 2025 è integrato a 530 euro mensili per 12 mensilità nei limiti delle risorse disponibili. A seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse relative all’annualità 2025 da parte del Dipartimento per le Pari opportunità, l’Istituto provvederà a integrare fino a concorrenza dell’importo di 6.360 euro (530 euro per 12 mensilità) l’importo già corrisposto per le domande accolte nel 2025, secondo l’ordine cronologico di accoglimento delle stesse.

Viene precisato che le domande accolte nel 2025 non integrabili per insufficienza del budget statale e delle risorse regionali disponibili per l’anno 2025 sono integrate utilizzando, rispettivamente, il budget statale e le risorse trasferite per l’anno 2026.

Nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziare, i Comuni di riferimento dell’interessata possono allegare nuovamente il modulo di “Domanda Reddito di Libertà” allegato alla domanda del 2025, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell’interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza.

Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono valide fino al 31 dicembre 2026 e vengono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data dal Dipartimento per le Pari opportunità o dalle Regioni. Il pagamento è effettuato centralmente a cura della Direzione generale dell’Istituto, che provvede anche al monitoraggio del budgetattribuito alle singole Regioni con la procedura di erogazione del Reddito di Libertà. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budgetcon risorse aggiuntive statali o regionali.

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