Riconoscimento di lavori faticosi e pesanti: modalità di presentazione delle istanze

L’INPS, con messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, ha offerto indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti.

L’Istituto ricorda che l’art. 1, comma 189, Legge n. 199/2025, modificando l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 67/2011, ha previsto che i nuovi adeguamenti alla speranza di vita non trovino applicazione per i requisiti pensionistici di accesso al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti fino al 31 dicembre 2028.

I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 devono presentare l’istanza entro il 1° maggio 2026. Possono presentarla anche i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per le Gestioni speciali.

Per quanto riguarda i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

I lavoratori notturni a turni che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027:

  • occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6;
  • occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6;
  • occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

L’istanza di accesso al beneficio dev’essere presentata telematicamente entro il 1° maggio 2026, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione indicata nella tabella A allegata al D.I. 20 settembre 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al D.I. 20 settembre 2017, in relazione a ciascuna delle tipologie di attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lett. a)-d), D.Lgs. n. 67/2011.

La presentazione della domanda oltre il 1° maggio 2026, in caso di accertamento positivo dei requisiti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di:

  • 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a 1 mese;
  • 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a 1 mese e inferiore a 3 mesi;
  • 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.

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