L’INPS, con circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, ha chiarito l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.
Infatti, a partire dalla sentenza di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art. 1, comma 2, Legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale), si è consolidato un orientamento, alla luce di successive sentenze di merito, che hanno ribadito come la Legge n. 45/1990 riconosca un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
La circolare ricorda anche come, su parere del Ministero del Lavoro, la Gestione separata, pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulti ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’AGO né alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS, ma, ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, sia stata fino ad oggi esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Con la circolare n. 15/2026, previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS supera l’attuale orientamento amministrativo e offre indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita verso la Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, vengono applicati i criteri stabiliti dalla Legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.
In relazione, invece, alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, la circolare illustra il criterio di determinazione dell’onere, la valutazione dell’anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico. Il documento di prassi precisa che la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo.
L’Istituto chiarisce che le indicazioni fornite si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, cioè dal 9 febbraio 2026, e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. In considerazione delle diverse fattispecie applicative che possono configurarsi, si riserva di fornire, con successivi messaggi, eventuali ulteriori indicazioni operative.
