L’INPS, con circolare n. 42 del 3 aprile 2026, ha offerto indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 194, Legge n. 199/2025, che prevede la possibilità di applicare le disposizioni ex art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 161, Legge n. 207/2024, anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 161, Legge n. 207/2024, all’art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022, l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, entro il 31 dicembre 2025, avessero maturato i requisiti minimi non solo per il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che avessero raggiunto il diritto alla pensione anticipata e avessero scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente, con facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà di rinuncia, è venuto meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà: con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.
Pertanto, in seguito alla rinuncia:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore, ma deve versare il contributivo della quota IVS. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
La disposizione, per effetto dell’art. 1, comma 194, Legge di bilancio 2026, è stata estesa ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, con facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e relativi all’AGO per l’IVS o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, la facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
- entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1, D.L. n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
La circolare precisa che il lavoratore interessato deve presentare istanza all’INPS, che verifica i requisiti di spettanza della misura e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione dell’eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa. Solo in seguito all’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto, il datore di lavoro può procedere con gli adempimenti a proprio carico, cioè a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
