Illegittimo il trasferimento di risorse da Casse professionali a favore del bilancio dello Stato

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 13 marzo 2026, ha stabilito che l’art. 1, comma 417, Legge n. 147/2013, è in contrasto con gli artt. 3, comma 1, 38, comma 2, e 97, comma 2, Costituzione, nella parte in cui impone alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato, in sostituzione dell’adempimento ai doveri di contenimento della spesa pubblica e ai correlati obblighi analitici di riversamento allo Stato del frutto dei risparmi conseguiti.

La sentenza ritiene che il pagamento annuale sia un obbligo stabile e periodico che altera i principi dell’autofinanziamento e dell’equilibrio di bilancio stabiliti dalla legislazione sugli enti di previdenza di diritto privato, da cui deriva:

  • un irragionevole sacrificio dell’interesse della Cassa a trattenere e destinare i risparmi per soddisfare la propria funzione istituzionale, a vantaggio di un generico interesse dello Stato a incrementare, in misura marginale, le entrate statali;
  • la lesione dell’interesse degli iscritti alla Cassa a che i contributi versati siano utilizzati per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • il versamento annuale incide negativamente sulle regole di gestione dell’ente improntate al contenimento delle spese e alla massima efficienza.

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