Vizio di motivazione rilevabile solo per violazioni della Legge costituzionale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23441, ha statuito che la formulazione dell’articolo 360, comma 5, c.p.c., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di Legge. Il vizio di motivazione, quindi, è rilevabile solo quando l’anomalia consti in una violazione della Legge costituzionale, rappresentata da mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

 

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