Violazione dell’obbligo di sicurezza da parte del datore: legittimo il rifiuto di eseguire la prestazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28353, ha ritenuto che, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087, cod. civ., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

 

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