Verifica attuazione obblighi di formazione in capo al datore di lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.7 del 12 maggio 2016, ha indicato le modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art.100, co.6-bis, D.Lgs. n.81/08, inerenti alla verifica che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art.97, D.Lgs. n.81/08.

Viene chiarito che in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art.97, co.3-ter, il Legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti. Pertanto il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII, D.Lgs. n.81/08) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 

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