Variazione degli interessi di dilazione e differimento: le istruzioni INPS

L’INPS, con circolare 10 febbraio 2023 n. 17, ha fornito importanti indicazioni relativamente al tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a seguito dell’aumento, disposto dalla Banca Centrale Europea, di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 febbraio 2023.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dall’8 febbraio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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