Ulteriore contratto a termine sottoscritto presso l’ITL in forza di contratti di prossimità

L’INL, con nota n. 1156 del 22 dicembre 2020, ha offerto chiarimenti sulla procedura da adottare in caso di istanza agli ITL di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex articolo 8, D.L. 138/2011. L’Ispettorato precisa che, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dall’articolo 8 citato – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e, pertanto, non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, in applicazione dei citati contratti di prossimità.

 

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