La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° aprile 2016, n.6390, ha deciso che la scelta effettuata dal datore di lavoro, all’esito della sentenza che pronunci sull’illegittimità del licenziamento in regime sottratto alla tutela reale, e condanni il datore di lavoro alla riassunzione ovvero, in mancanza, al pagamento dell’indennità risarcitoria, è rimessa per legge al datore di lavoro obbligato, con conseguente irrilevanza dei motivi che hanno ispirato detta scelta: ne consegue che deve essere respinta l’originaria impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, dovendosi escludere ogni rilevanza al motivo che ispirò la scelta del datore, in esito alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento, di riassumere il lavoratore, piuttosto che di pagare l’indennità risarcitoria nella misura liquidata dal giudice, motivo che di per sé solo non valeva a inficiare il successivo licenziamento per fine lavori nel cantiere.
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