Trasferimento d’azienda: contratto integrativo aziendale non applicabile presso il cessionario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2021, n. 7221, ha ritenuto che, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario e non già del cedente: posto che il contratto integrativo aziendale, così come il diritto riconosciuto dall’uso aziendale (parificabile ad esso sul piano dell’efficacia nei rapporti individuali, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, sostitutivo delle clausole contrattuali e collettive in vigore con quelle proprie più favorevoli, a norma dell’articolo 2077, comma 2, cod. civ.), non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento d’azienda, sicché, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di una propria contrattazione integrativa.

 

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