Temporaneità dell’occasione di lavoro somministrato: limiti al sindacato del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2017, n. 3466, ha deciso che non appare coerente con il sistema legale di disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato l’orientamento secondo cui, una volta accertata la validità formale delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo legittimanti il ricorso alla somministrazione, anche sotto il profilo della temporaneità delle occasioni di lavoro, requisito che si legittima anche con riferimento all’ordinaria attività dell’utilizzatore, in relazione a determinate evenienze, date da punte di produzione, acquisizione di commesse non previste, sostituzione di lavoratori assenti, residuerebbe in favore del sindacato del giudice un ulteriore spazio di verifica della ricorrenza delle causali formalmente indicate nel contratto, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, sotto il profilo della reale temporaneità delle esigenze invocate, destinato a precedere l’accertamento del collegamento tra quelle esigenze e il contratto concluso e, dunque, dell’impiego del lavoratore somministrato per il soddisfacimento delle esigenze organizzative in base alle quali l’utilizzatore si è determinato al ricorso alla somministrazione.

 

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