Superamento comporto per sommatoria e licenziamento: necessario indicare le singole assenze

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con — 16 marzo 2022, n. 8628, in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha stabilito che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, essendo sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato articolo 2, L. 604/1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Tale principio, tuttavia, è valido per il comporto c.d. secco (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore. In caso, invece, di comporto per sommatoria (plurime e frammentate assenze) è necessaria un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore. Del resto, anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento.

 

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