Subentro nell’appalto: riassunzioni alle condizioni previste dal Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 novembre 2016, n. 22121, ha stabilito che l’articolo 7, D.L. 248/2007, al comma 4-bis, introdotto dalla L. 31/2008, ha previsto che nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, L. 223/1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

 

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