La sostituzione di un lavoratore assente non determina la promozione automatica

La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 14 luglio 2020, n. 14950, ha stabilito che l’ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell’articolo 2103, cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l’acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, difettando anche in tali casi quell’effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell’acquisizione della qualifica superiore.

 

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