Sorveglianti e custodi: l’abbandono del posto di lavoro integra giusta causa di licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2025, n. 1321, ha ritenuto che l’abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venire meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento.

 

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