Sisma centro Italia: sospensione delle ritenute e ripresa della riscossione

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha offerto chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese ai sensi dell’articolo 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016, per i cittadini residenti nelle aree interessate dal sisma che ha colpito il centro Italia.

L’Agenzia precisa che il versamento di queste ritenute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella CU, per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. Il documento specifica che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

Infine, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi.

 

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