Sicurezza: se il capocantiere è assente, la verifica del rispetto delle norme ricade sul legale rappresentante

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 15 novembre 2018, n. 51530, ha stabilito che, nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società datrice di lavoro la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia eventualmente riconducibile all’omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere.

 

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