SIA: modifiche alla disciplina in materia di condizionalità

Il messaggio Inps n. 3613 del 20 settembre 2017 ha fornito indicazioni operative relativamente alla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA ordinario, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6, decreto 26 luglio 2017, in base al quale, a far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico. Il messaggio offre anche chiarimenti in tema di deroga al principio della c.d. condizionalità, così come prevista dall’articolo 6, decreto 26 luglio 2017, che, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha stabilito che, a partire dal 17 agosto 2017, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comporta l’esclusione dal beneficio. Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.

 

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