La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 novembre 2017, n. 27226, ha statuito che gli sgravi contributivi devono essere applicati anche a seguito dell’assunzione di un dirigente in mobilità. Ai fini, infatti, del riconoscimento delle riduzioni contributive per i datori di lavoro che assumono un lavoratore a tempo indeterminato dalle liste di mobilità non rileva né la categoria (dirigenziale) di destinazione né, tantomeno, la mancanza di stabilità del rapporto di lavoro, essendo i medesimi sgravi da riconoscere anche se il lavoratore o l’impresa, per le loro caratteristiche soggettive o dimensionali, rientrino nell’area di stabilità obbligatoria.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
