Sanzioni civili per impiego irregolare di lavoratori subordinati

L’Inps, con circolare n.129 del 13 luglio 2016, è intervenuto in tema di corretta determinazione delle sanzioni civili da applicare ai datori di lavoro in caso di impiego irregolare di lavoratori dipendenti.

L’art.22, D.Lgs. n.151/15, ha infatti escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10. Pertanto, per effetto della nuova disposizione, dal 24 settembre 2015 anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro si applicano le sanzioni civili previste dalla lett.b), co.8, art.116, L. n.388/00.

Relativamente ai profili temporali, l’Istituto precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data, nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10.

La circolare chiarisce inoltre che hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n.183/10, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati, attraverso il Cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

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