Sanzione ridotta per dichiarazione infedele reiterata già accertata

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 131/E del 23 ottobre 2017, ha offerto chiarimenti in tema di infedele dichiarazione e sanzioni per errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Il documento di prassi spiega che il presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria. La medesima cautela, tuttavia, non sussiste quando l’errore, già rilevato in un’annualità dall’Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d’imposta successivi. In tal caso, il contribuente non sarebbe neppure chiamato a inquadrare la violazione commessa nella tipologia “errata imputazione temporale”, poiché la stessa è già stata in tal senso qualificata dall’organo accertatore.

 

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