Rito del lavoro per controversie su stock option

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 luglio 2016, n.15217, ha ritenuto che abbia natura retributiva, in quanto partecipazione agli utili, quella forma atipica di distribuzione delle azioni che va sotto il nome di stock option, con cui la società predispone piani nei quali riserva ai dipendenti (o anche soltanto a una loro determinata categoria oppure ai singoli) la facoltà di esercitare un’opzione d’acquisto di azioni della società medesima a un prezzo bloccato ed entro una determinata scadenza e il lavoratore ha la possibilità di realizzare una plusvalenza, che costituisce reddito da lavoro dipendente e consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l’opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell’offerta: ne consegue che ogni controversia fra la società e il suo dipendente in ordine alla spettanza delle stock option rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito speciale (rito del lavoro), a meno che i contratti collettivi non la convertano in arbitri.

 

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