Risarcimento del danno per infarto dovuto a stress occupazionale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 giugno 2022, n. 17976, ha statuito che l’essere costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all’anno e la sottoposizione a turni massacranti, a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera, costituiscono concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medico in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, tale da riconoscergli un risarcimento per il danno alla salute subito.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna al risarcimento di un’Asl, risultando provato il nesso tra l’attività lavorativa espletata da un medico in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal Ccnl di comparto e l’infarto da lui subito.

 

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