Rinnovo o proroga di contratti a termine in aziende che fruiscono di Cig COVID

L’INL, con nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha precisato che, come previsto dall’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, è possibile di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale, in deroga alle previsioni degli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015.

L’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale (articoli 19-22, D.L. 18/2020), richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’articolo 8, D.L. 41/2021, nei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021). Pertanto, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

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