Il rimborso del car sharing non concorre alla formazione del reddito

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016, ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di car sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di car sharing è intestata direttamente al lavoratore sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Il car sharing va infatti considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

 

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