Riduzione orario: deve considerarsi trattamento di miglior favore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 novembre 2017, n. 26869, ha ritenuto che la riduzione dell’orario lavorativo riconosciuto dal datore agli impiegati deve considerarsi un uso aziendale di trattamento di miglior favore, riconducibile alle clausole d’uso di cui all’articolo 1340 cod. civ., iscritte nel contratto di lavoro alla stregua di patti individuali. È, pertanto, derogabile solo in melius da pattuizioni collettive, mentre eventuali modificazioni delle stesse, anche aziendali, non possono derogare, in quanto fonti esterne rispetto al contratto di lavoro.

 

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