Ridefiniti i criteri per l’approvazione della Cigo per l’anno 2022

È stato pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto 31 marzo 2022 del Ministero del lavoro, che ridefinisce i criteri per l’approvazione della Cigo, inserendo:

– all’articolo 3, D.M. 95442/2016, il comma 3-bis: “Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”;

– all’articolo 5, D.M. 95442/2016, il comma 1-bis: “La fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”;

– all’articolo 5, comma 2, D.M. 95442/2016, il seguente periodo: “Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.

 

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