Ricongiunzione onerosa retroattiva: i chiarimenti Inps

L’Inps, con circolare n. 116 del 19 luglio 2017, ha precisato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2017 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 12-septies, D.L. 78/2010, nella parte in cui prevede ricongiunzioni a titolo oneroso nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria Ivs per il solo periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010 – le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. 29/1979, nel periodo dal 1° al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della L. 122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.

 

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