Revoca del certificato E 101 in caso di subappalto transnazionale fraudolento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza C-359/16 del 6 febbraio 2018, ha stabilito che, qualora un subappalto transnazionale sia stato evidentemente attuato a scopo fraudolento per fruire di una minore contribuzione, i giudici del Paese ospitante possono escludere l’applicazione del certificato di previdenza sociale dei lavoratori distaccati nell’UE (E 101) se l’istituzione emittente non procede, entro un termine ragionevole, a un riesame del certificato alla luce degli elementi di frode portati alla sua conoscenza. Infatti, l’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocare tale certificato qualora l’istituzione competente dello Stato membro ospitante manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base del certificato.

 

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