Retribuzione festività non imputabile a giornate di sospensione del lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 aprile 2016, n.7572, ha deciso che, pur in presenza di un accordo tra l’Azienda e le Rsu, non è possibile imputare alle giornate in cui il lavoro dello stabilimento era stato sospeso il trattamento economico relativo alle festività dell’1 e 4 novembre, se tale sospensione è stata decisa per ragioni attinenti la gestione e l’organizzazione dell’impresa. In definitiva, ai lavoratori spettano entrambi i pagamenti, sia quelli relativi alle c.d. festività soppresse, in quanto loro diritto, sia quello relativo alle giornate in cui il datore ha deciso per sue esigenze di non aprire l’attività. In quest’ultimo caso, infatti, l’assenza del lavoratore è dovuta all’esecuzione di un ordine datoriale, non a una sua scelta. 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto