Responsabilità del sostituito ed errata applicazione del regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 8 marzo 2023, n. 245, torna sul tema del regime di responsabilità connesso all’errata applicazione del regime forfettario, in ordine alle conseguenze sia sotto il profilo delle somme dovute, sia delle dichiarazioni da rendere.

L’interpello ripercorre in prima battuta la disciplina normativa di riferimento e riprende gli adempimenti da porre in essere una volta appurata l’errata applicazione del regime forfettario, che possono alternativamente essere:

  • emissione e trasmissione da parte del collaboratore/sostituito nei confronti del committente di note di variazione in aumento sia per quanto riguarda la rideterminazione dell’IVA, sia per quanto concerne la ritenuta e titolo di acconto;
  • emissione e trasmissione da parte del collaboratore/sostituito nei confronti del committente di note di variazione in diminuzione, uguali e contrarie rispetto a quelle in precedenza inviate, e produzione, in sostituzione delle precedenti, di nuove ed ulteriori fatture per l’intero importo e determinate con indicazione dell’IVA e della ritenuta di acconto dovuta.

A prescindere dalla soluzione adottata, che è di esclusiva scelta del collaboratore/sostituito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come anche la responsabilità inerente alle maggiori somme dovute, in ordine tra l’altro alla tardività sia del pagamento, sia degli adempimenti dichiarativi, debba ricadere sul medesimo soggetto già sopra citato.

Ciò anche per la porzione di competenza del sostituto/committente il quale non ha colpe circa le rettifiche, in quanto non derivanti da un suo comportamento negligente, quanto piuttosto da notizie  ed informazioni (non riguardanti la propria sfera ma quella del collaboratore/sostituito) non veritiere ricevute.

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