Responsabilità solidale appalti: nozione di trattamenti retributivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5247, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e, tra questi, non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.

 

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