Rendita Inail per infortunio sul lavoro: diritto in favore degli ascendenti superstiti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 novembre 2020, n. 25975, ha stabilito che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, alla stregua dell’articolo 85, D.P.R. 1124/1965, presuppone, ai sensi del successivo articolo 106, la vivenza a carico, la quale è provata allorché ricorrano contestualmente 2 condizioni:

a) che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi;

b) che al loro mantenimento concorreva, in modo efficiente, il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici, che, per costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza.

 

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