Registrazione conversazione fra colleghi: utilizzabilità senza consenso per diritto di difesa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28398, ha ritenuto che la condotta di registrazione di una conversazione tra presenti, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa, e quindi essendo coperta dall’efficacia scriminante dell’articolo 51, c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico, non può di per sé integrare illecito disciplinare, esigendosi un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte, e del diritto alla difesa, dall’altra, laddove l’articolo 24, Codice privacy, permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 

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