Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia il rapporto non si estingue automaticamente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2022, n. 2010, ha ritenuto che il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto (con conseguente recedibilità ad nutum), ma non anche l’automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione; in particolare, nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l’insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l’emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex articolo 18, L. 300/1970, mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di valido (diverso) negozio di recesso.

 

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