Pubblico impiego: nullità del contratto in caso di intermediazione illecita di manodopera

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36223, ha ritenuto, in tema di intermediazione illecita di manodopera, che l’estensione alle aziende dello Stato e agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla L. 1369/1960 (articolo 1, comma 4), va coordinata con il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, pure nelle ipotesi in cui l’intermediazione illecita si riferisca a un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, prevalendo il divieto sancito dall’articolo 36, D.Lgs. 165/2001 (e, in precedenza, dall’articolo 36, D.Lgs. 29/1993), con conseguente nullità del rapporto di lavoro e applicabilità dei limitati effetti previsti dall’articolo 2126, cod. civ..

 

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