Pubblico impiego: ipotizzabile solo il risarcimento danni in caso di abuso del contratto a termine

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21747, ha stabilito che nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto a tempo determinato, la giuridica impossibilità di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato comporta che nessuna pretesa retributiva possa essere avanzata dal lavoratore per i periodi di inattività, in relazione ai quali è ipotizzabile solo un risarcimento del danno, che non consiste nella perdita del posto di lavoro nel periodo intermedio, giacché, una volta venuto a scadenza il contratto, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore alla prosecuzione dello stesso.

 

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