L’INL, in data 30 maggio 2017, ha pubblicato sul proprio sito il parere fornito il 24 maggio 2017 all’ITL di Lecce relativo alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970).
In premessa, si evidenzia come ai sensi dell’art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l’installazione degli strumenti indicati dalla disposizione.
I dubbi sollevati attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione degli indicati dall’art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.
La disciplina contenuta nell’art. 8 continua a trovare applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare “gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie” attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
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